martedì 6 dicembre 2011

ACCESSO, INFORMAZIONE E TRASPARENZA: che confusione!


Differentemente da quanto comunemente si crede, diritto di accesso, d’informazione e trasparenza non sono sinonimi intercambiabili, ma espressione di soggettività giuridica di diversa ampiezza e rilevanza: il diritto di accesso tende solo alla soddisfazione di un interesse soggettivo, il diritto di un soggetto di conoscere in anticipo gli eventi lesivi della propria sfera giuridica; il diritto di (o all’) informazione persegue, invece, l’interesse generale di conoscere come vengono utilizzate le risorse pubbliche. A sua volta la trasparenza comprende l’insieme delle misure, delle modalità e degli strumenti apprestati per rendere effettivo il diritto all’informazione.
La normativa regionale (legge n. 15/2008 e regolamento n. 20 del 2009, cui chi scrive ha contribuito in prima linea al risultato finale d’avanguardia) obbliga non solo la Regione, ma aziende e organismi da essa dipendenti e a essa riconducibili - quindi anche le ASL - ad attivarsi per rendere effettivamente conoscibili atti, documenti e informazioni. L’obbligo di garantirne la pubblica disponibilità è posto a carico di tutti i soggetti che svolgono attività pubbliche, apprestate per finalità pubbliche, utilizzando pubbliche risorse e si realizza anzitutto attraverso la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali.
Deve però rilevarsi che in materia di accesso, diritto all’informazione e trasparenza all’ASL Taranto vige una grande confusione. Infatti la pubblicazione telematica degli atti (come peraltro già rilevato sul ‘Corriere’ sin dal 3.12.2009) è effettuata per soli quindici giorni, dopodiché gli stessi scompaiono dalla “bacheca pubblica elettronica”; per conoscerli occorre farne richiesta non secondo la normativa regionale, ma ai sensi della (assai più restrittiva) legge statale 241/90 sull’accesso, che è cosa ben diversa rispetto alla trasparenza.
E così la conoscenza degli atti viene riconosciuta esclusivamente a chi “abbia un interesse, personale e concreto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” (art. 2 regol. ASL TA). La “conoscenza” è quindi circoscritta ai soli soggetti che possano vantare un interesse diretto, personale, concreto e attuale al provvedimento in oggetto.
Ma il diritto all’informazione di ogni cittadino (e contribuente) attiene, invece, al non eludibile dovere della ASL di garantire la piena trasparenza degli atti, che non può essere in alcun modo limitata solo ai quindici giorni successivi alla loro adozione e riveste carattere continuo, ininterrotto e permanente.
Va da se’ che la tradizionale pubblicazione cartacea degli atti all’albo “fisico” per un periodo limitato ha la sua ragion d’essere nella “finitezza” dello spazio fisico in quel caso disponibile; limite cui non soggiace la pubblicazione telematica.
Ma c’è dell’altro: la trasparenza sancita dalla normativa regionale non si riferisce solo agli atti, ma comprende i documenti, nonché le informazioni, la cui pubblica circolazione costituisce “bene comune della conoscenza”: orbene è accettabile che (in ossequio alla legge statale 69/2009) si pubblichino dati riferiti a singole persone (i compensi dei dirigenti, senza peraltro specificare che si tratta del lordo), mentre rimangono oscurati e non conoscibili sul sito ASL dati statistici generali (es. numero interventi e prestazioni, fatturato, DRG, case-mix, etc.) in grado di garantire pubblica conoscenza dell’entità e qualità dell’attività svolta, dei risultati e delle ‘performances’ realizzate da strutture pagate con i soldi dei contribuenti?

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