Differentemente
da quanto comunemente si crede, diritto di accesso, d’informazione e
trasparenza non sono sinonimi intercambiabili, ma espressione di soggettività
giuridica di diversa ampiezza e rilevanza: il diritto di accesso tende solo alla
soddisfazione di un interesse soggettivo, il diritto di un soggetto di
conoscere in anticipo gli eventi lesivi della propria sfera giuridica; il
diritto di (o all’) informazione persegue, invece, l’interesse generale di
conoscere come vengono utilizzate le risorse pubbliche. A sua volta la
trasparenza comprende l’insieme delle misure, delle modalità e degli strumenti
apprestati per rendere effettivo il diritto all’informazione.
La
normativa regionale (legge n. 15/2008 e regolamento n. 20 del 2009, cui chi
scrive ha contribuito in prima linea al risultato finale d’avanguardia) obbliga
non solo la Regione, ma aziende e organismi da essa dipendenti e a essa
riconducibili - quindi anche le ASL - ad attivarsi per rendere effettivamente
conoscibili atti, documenti e informazioni. L’obbligo di garantirne la pubblica
disponibilità è posto a carico di tutti i soggetti che svolgono attività
pubbliche, apprestate per finalità pubbliche, utilizzando pubbliche risorse e si
realizza anzitutto attraverso la pubblicazione telematica sui rispettivi siti
istituzionali.
Deve però
rilevarsi che in materia di accesso, diritto all’informazione e trasparenza
all’ASL Taranto vige una grande confusione. Infatti la pubblicazione telematica
degli atti (come peraltro già rilevato sul ‘Corriere’
sin dal 3.12.2009) è effettuata per soli quindici giorni, dopodiché gli
stessi scompaiono dalla “bacheca pubblica elettronica”; per conoscerli occorre
farne richiesta non secondo la normativa regionale, ma ai sensi della (assai
più restrittiva) legge statale 241/90 sull’accesso, che è cosa ben diversa rispetto
alla trasparenza.
E così la conoscenza degli atti viene riconosciuta esclusivamente a
chi “abbia un interesse, personale e concreto, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l' accesso”
(art. 2 regol. ASL TA). La “conoscenza” è quindi circoscritta ai soli soggetti
che possano vantare un interesse diretto, personale, concreto e attuale al
provvedimento in oggetto.
Ma il
diritto all’informazione di ogni cittadino (e contribuente) attiene, invece, al
non eludibile dovere della ASL di garantire la piena trasparenza degli atti,
che non può essere in alcun modo limitata solo ai quindici giorni successivi
alla loro adozione e riveste carattere continuo, ininterrotto e permanente.
Va da se’
che la tradizionale pubblicazione cartacea degli atti all’albo “fisico” per un
periodo limitato ha la sua ragion d’essere nella “finitezza” dello spazio
fisico in quel caso disponibile; limite cui non soggiace la pubblicazione
telematica.
Ma c’è
dell’altro: la trasparenza sancita dalla normativa regionale non si riferisce
solo agli atti, ma comprende i documenti, nonché le informazioni, la cui pubblica
circolazione costituisce “bene comune della conoscenza”: orbene è accettabile
che (in ossequio alla legge statale 69/2009) si pubblichino dati riferiti a
singole persone (i compensi dei dirigenti, senza peraltro specificare che si
tratta del lordo), mentre rimangono oscurati e non conoscibili sul sito ASL dati
statistici generali (es. numero interventi e prestazioni, fatturato, DRG,
case-mix, etc.) in grado di garantire pubblica conoscenza dell’entità e qualità
dell’attività svolta, dei risultati e delle ‘performances’ realizzate da
strutture pagate con i soldi dei contribuenti?
Nessun commento:
Posta un commento