Consorzi di bonifica e contorni / 2
Con i decreti del 1972 e 1977 le competenze in materia di bonifica passano dallo Stato alle Regioni.
La Puglia vara la propria disciplina fondamentale con la legge regionale 54 del 1980, recante “norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica”.
Strumento di intervento è il piano generale di bonifica, nonché di tutela del territorio rurale (con relativi aggiornamenti).
La legge attribuisce ai Consorzi di bonifica anche la partecipazione alla elaborazione dei piani territoriali e urbanistici, nonché di piani e programmi di difesa dell’ambiente e di tutela dall’inquinamento.
La normativa pugliese conferma quanto già previsto nei decenni precedenti dallo Stato, e cioè che “nelle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili (espressione mutuata dal decreto Serpieri del 1933) agricoli ed extra-agricoli, nonché gli affittuari che traggono un beneficio dall’attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza”.
La ripartizione della quota di spesa è correlata ai benefici conseguiti per effetto dell’attività consortile.
Ai proprietari è fatto altresì obbligo di provvedere direttamente alla esecuzione e manutenzione delle opere minori di interesse particolare nei propri fondi o comuni a più fondi per garantire lo scolo delle acque e completare la funzionalità delle opere irrigue.
In ragione del pubblico interesse e allo scopo di contenere la contribuenza entro limiti di sopportabilità economica la Regione si riserva la possibilità di concorrere nelle spese di funzionamento dei consorzi.
In ragione del diverso carico contributivo, ai fini dell’elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi in fasce di utenza (un meccanismo che richiama per grandi linee la suddivisione delle tabelle millesimali dei condomìni).
La legge delinea quindi gli organi di governo dei consorzi, prevedendo l’assemblea dei consorziati, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
Negli organi rappresentativi (e nel collegio dei revisori dei conti) sono presenti i rappresentanti della Regione (che assume così il ruolo di compartecipe al governo dei consorzi).
Non solo: il ruolo della Regione non si limita alla diretta partecipazione al governo dei consorzi, attraverso la presenza di un proprio rappresentante negli organismi di gestione.
La Regione è in via generale titolare anche delle funzioni di controllo, vigilanza e tutela dei consorzi. In funzione del controllo designa il Presidente del collegio dei revisori dei conti e ad essa vengono inviati i bilanci di previsione, i conti consuntivi, le assunzioni di mutui. Ad essa spetta pure l’approvazione degli statuti, dei regolamenti di amministrazione e dei criteri di riparto degli oneri consortili.
Infine, “qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili mediante l’esercizio” degli ordinari controlli amministrativi, il Presidente della Regione Puglia, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi”.
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